Le modifiche introdotte dal DL 115/2022 sugli adeguamenti di perequazione, come l’incremento del 2% (previsto per i trattamenti pensionistici complessivi fino a 2.692,00 euro mensili maggiorati di 52,44 euro in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di euro 2.744,44) e l’anticipo del conguaglio dello 0,20% di rivalutazione che avrebbe dovuto essere riconosciuto nell’anno successivo, sono state applicate nelle mensilità di nov/dic 2022 successivamente all'acquisizione dell'ultimo flusso telematico del Casellario Centrale delle Pensioni.
Per questo motivo il reddito imponibile maturato a fine anno potrà non coincidere esattamente con il dato presunto che il Casellario delle Pensioni aveva trasmesso e, di conseguenza, il calcolo dell’imposta definitiva per il conguaglio fiscale di fine anno avverrà sulla base dell’imponibile effettivamente maturato, senza tenere conto dell’aliquota Irpef media comunicata dal Casellario.
Si informa inoltre che per tutte le situazioni che rientrano in questa casistica, non sarà possibile inserire nella Certificazione Unica 2023 l’annotazione AK che attesta l’effettuazione del conguaglio fiscale sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni ed esonera il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.