Si comunica che, in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 145/2023 cd. “decreto Anticipi " (art.1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2023), con la mensilità di dicembre 2023 è stato riconosciuto l'anticipo del conguaglio relativo all'adeguamento delle pensioni sulla base degli indici perequativi definitivi del 2023. Pertanto il reddito imponibile maturato a fine anno potrà non coincidere esattamente con il dato presunto che il Casellario delle Pensioni aveva trasmesso e il calcolo dell’imposta definitiva per il conguaglio fiscale di fine anno avverrà sulla base dell’imponibile effettivamente maturato, senza tenere conto dell’aliquota Irpef media comunicata dal Casellario.
Si informa, inoltre, che per tutte le situazioni che rientrano in questa casistica, non sarà possibile inserire nella Certificazione Unica 2024 l’annotazione AK che attesta l’effettuazione del conguaglio fiscale sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni ed esonera il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.